IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
   Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della strada approvato con
decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
   Visto  l'art.  71 del nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4
stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  a decretare in materia di norme costruttive e funzionali
dei  veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi ispirandosi al diritto
comunitario;
   Visto  il  proprio  decreto del 5 agosto 1974 di recepimento della
direttiva  del  Consiglio  72/245/CEE  relativa alla soppressione dei
disturbi  radioelettrici  prodotti dai motori ad accensione comandata
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251
del 26 settembre 1974;
   Visto  il proprio decreto del 6 dicembre 1989 di recepimento della
direttiva  89/491/CEE  della  Commissione  pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 299 del 23 dicembre 1989 che
adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE;
   Visto  il  proprio  decreto del 5 agosto 1974 di recepimento della
direttiva   del   Consiglio   72/306/CEE  concernente  l'inquinamento
prodotto  dai motori diesel pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974;
   Visto  il  proprio decreto dell'8 maggio 1995 di recepimento della
direttiva   92/53/CEE   pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta  Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1995 che adegua al progresso
tecnico la direttiva 70/156/CEE;
   Visto   il  decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n.  476,  di
attuazione  delle  direttive  89/336/CEE  e  92/31/CEE  relative alla
compatibilita'  elettromagnetica pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta Ufficiale n. 289 del 9 dicembre 1992 ed in particolare
l'art.  2,  comma  4  che  esclude dal campo di applicazione tutte le
apparecchiature   i   cui  requisiti  in  materia  di  compatibilita'
elettromagnetica siano stabiliti da norme di attuazione di specifiche
direttive comunitarie;
   Vista la direttiva 95/54/CE della Commissione del 31 ottobre 1994,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 266
dell'8  novembre  1995  con  la  quale  vengono adeguate al progresso
tecnico  le  prescrizioni  tecniche  della  direttiva 72/245/CEE come
modificata dalla direttiva 89/491/CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  Le  prescrizioni  del presente decreto si applicano a tutte le
categorie   di  veicoli  definite  nell'allegato  II  alla  direttiva
70/156/CEE  come  da  ultimo  modificata  dalla  direttiva  92/53/CEE
nonche'  ai  loro  componenti o entita' tecniche per cio' che attiene
alla compatibilita' elettromagnetica.